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Carne coltivata, tutta la storia di una legge a ostacoli e l’ultimo rebus della pronuncia Ue

today3 Febbraio 2024 3

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Se c’è una norma nata travagliata, è quella sulla carne coltivata. Le associazioni agricole rifiutano categoricamente questo prodotto, perché vedono nelle “bistecche di laboratorio” la fine dell’allevamento tradizionale. Il ministro italiano dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, asseconda i rappresentanti degli agricoltori e porta il Parlamento italiano, primo in Europa, ad approvare una legge che ne vieta sia la produzione che il commercio. Da una buona parte del mondo scientifico – e da una parte dell’opposizione parlamentare – si levano accuse di oscurantismo. Davanti a Montecitorio volano anche gli stracci. E ora arriva la Commissione Ue a dare l’altolà al divieto italiano. Ma che succede, intorno alla carne coltivata? Andiamo con ordine.

L’iter parlamentare

Quando lo scorso novembre il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge del Governo che vietava la carne coltivata, di quest’ultima in Italia non ce n’era neanche l’ombra. Per una ragione molto semplice: l’introduzione sul mercato di nuovi cibi, i cosiddetti “novel food”, è una decisione che spetta all’Unione europea. Ad avere voce in capitolo, in particolare, è l’Efsa, l’Autorithy per la sicurezza alimentare: un nuovo alimento viene sottoposto ai suoi esperti, viene valutato e, se viene riconosciuto come non dannoso per la salute umana, viene ammesso sul mercato. Così, per esempio, è successo per le farine di insetto. Sulla carne coltivata, insomma, l’Italia ha legiferato su un non-tema.

Il principio del mercato comune

Ciò di cui l’Italia però non ha tenuto conto è che nessun membro Ue può prendere decisioni che vadano ad ostacolare la libera circolazione dei cittadini, delle merci e dei servizi all’interno della Ue. Un principio, questo, fondativo dell’Unione. Per evitare errori anche involontari, esiste in Europa la procedura prevista dalla direttiva Tris: gli Stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. Una volta informata Bruxelles, devono passare tre mesi di tempo durante i quali lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione, in modo da consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato. Se emerge che i contenuti del testo possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi della società dell’informazione, oppure al diritto secondario dell’Ue, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un parere circostanziato allo Stato membro che ha notificato il progetto.

Poniamo il caso che in Olanda si produca carne coltivata, che la società produttrice ottenga l’autorizzazione dell’Efsa e che questo prodotto venga messo in commercio in Europa: l’Italia, per il principio della libera circolazione delle merci, non potrebbe impedirne la commercializzazione. La nostra legge nazionale sarebbe impugnabile. Ma non è stato necessario arrivare a questo per accendere il semaforo rosso: il divieto italiano è stato fermato prima. Il 29 gennaio la Commissione infatti ha fatto sapere al nostro Paese che la procedura di notifica sul portale Tris è stata chiusa perché l’Italia ha promulgato la legge prima della scadenza del periodo sospensivo previsto dall’articolo 6 della direttiva Tris.

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Il vizio formale della procedura Tris

Per il ministro Lollobrigida, questo passaggio non costituisce un intoppo rilevante, anzi sarebbe la dimostrazione che la norma promulgata dall’Italia non collide con i principi del diritto europeo: «La Commissione europea – si legge in una nota del ministero – ha chiuso la procedura Tris, avviata a seguito della notifica della legge sulla carne coltivata. La chiusura comporta che sia stata definitivamente accertata, da parte della Commissione europea, la compatibilità della legge con i principi del diritto della Ue in tema di mercato interno. Diversamente, la Commissione avrebbe proceduto con un parere circostanziato, a prescindere dalle modalità di notifica. Non ci sarà pertanto nessuna procedura di infrazione, né richiesta all’Italia di abrogare la legge. La Commissione chiede solo di essere informata sull’applicazione della legge da parte dei giudici nazionali. Come per tutti i provvedimenti che entrano in vigore in Italia, spetta ai giudici nazionali, in sede di applicazione, l’ulteriore vaglio di compatibilità con il diritto unionale».



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Scritto da: redazione

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