Oggi 18 febbraio 2024 entra ufficialmente in vigore il nuovo regolamento dell’Unione Europea relativo alle batterie e ai rifiuti delle batterie (l’attuazione poi avverrà in più fasi). Si tratta di un regolamento che ha completato il suo iter di approvazione lo scorso anno ed è stato pensato per andare a disciplinare l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclo, garantendo che siano sicure, sostenibili e competitive. Il nuovo Regolamento UE 2023/1542 va a modificare la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020, oltre ad abrogare la direttiva 2006/66/CE.
Le batterie saranno uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica. Nel corso dei prossimi anni, la loro domanda è destinata ad aumentare rapidamente. In particolare, crescerà il mercato delle batterie destinate ai veicoli elettrici.
Gli accumulatori, quindi, rivestiranno un’importanza strategica. Proprio per tale motivo, per “garantire certezza del diritto a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, l’Unione Europea ha deciso di creare norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclo e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici“.
Per l’Unione Europea, è dunque fondamentale creare un quadro normativo armonizzato per gestire l’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato. Attenzione, però, il nuovo regolamento vale per tutte le tipologie di batterie, non solo per quelle delle auto elettriche (anche quelle importate e non solo quelle prodotte all’interno dell’Unione Europea).
ECONOMIA CIRCOLARE
Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha deciso di aggiornare la legislazione sulla gestione dei rifiuti delle batterie e adottare nuove misure pensate per la tutela dell’ambiente e della salute delle persone. Il tutto prevenendo o riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. Si tratta di passaggi fondamentali per arrivare ad un’economia circolare e climaticamente neutra, oltre ad un’autonomia strategica dell’Unione Europea a lungo termine.
Le disposizioni previste dal nuovo regolamento, secondo l’UE, “potranno creare importanti opportunità economiche aumentando le sinergie tra l’economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, trasporti, industria e ricerca, proteggendo l’ambiente e riducendo le emissioni di gas serra“.
Dunque, più nel dettaglio, cosa prevede il nuovo regolamento? La normativa prevede prescrizioni per la fine del ciclo di vita, tra cui obiettivi e obblighi di raccolta, obiettivi per il recupero dei materiali e obblighi di responsabilità estesa del produttore.
A QUALI BATTERIE SI APPLICA
A quali tipologie di batterie si applica esattamente il nuovo regolamento? A tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
- Batterie portatili: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli.
- Batterie portatili di uso generale: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts
- Batterie per mezzi di trasporto leggeri LMT (Light Means of Transport): una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici
- Batterie per avviamento, illuminazione e accensione o Batterie per autoveicoli: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine
- Batterie industriali: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli
- Batterie per veicoli elettrici: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858
Non si applica esclusivamente alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari
- apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio
- apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio
ETICHETTA DELL’IMPRONTA DI CARBONIO
Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, dovrà essere compilata una dichiarazione dell’impronta di carbonio corredata dalla relativa documentazione tecnica per ciascun modello di batteria e per stabilimento di fabbricazione. Cosa dovrà contenere?
- informazioni amministrative sul fabbricante;
- informazioni sul modello di batteria;
- informazioni sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria;
- l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista;
- l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita;
- il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria;
- un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio
La dichiarazione dell’impronta di carbonio sarà applicata gradualmente, a partire dal 18 febbraio 2025. L’etichetta che indica l’impronta di carbonio dovrà essere ben leggibile ed indelebile.
Inoltre, a partire dal 18 agosto 2028, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel “dovranno essere accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione“.
Successivamente, dal 18 agosto 2033, questa documentazione dovrà essere fornita anche per le batterie per mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi.
A decorrere dal 18 agosto 2031, invece, il regolamento prevede livelli minimi obbligatori di contenuto riciclato per le batterie industriali, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici, inizialmente fissati al 16% per il cobalto, all’85% per il piombo, al 6% per il litio e al 6% per il nichel. Le batterie dovranno essere accompagnate da una documentazione relativa al contenuto riciclato.
PASSAPORTO DELLA BATTERIA
A decorrere dal 18 agosto 2026 le batterie saranno provviste di un’etichetta contenente le informazioni generali sulle batterie. Che informazioni troveremo?
- le informazioni che identificano il fabbricante conformemente;
- la categoria della batteria e le informazioni che la identificano ;
- il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria);
- la data di fabbricazione (mese e anno);
- il peso;
- la capacità;
- la composizione chimica;
- le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;
- l’agente estinguente utilizzabile;
- le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.
Il tutto dovrà essere accessibile attraverso un QR Code in alto contrasto con il colore di fondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore QR comunemente disponibile.
OBIETTIVI DI RICICLO
Il regolamento fissa obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili per i produttori (63% entro la fine del 2027 e 73% entro la fine del 2030) e introduce un obiettivo specifico per la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri (51% entro la fine del 2028 e 61% entro la fine del 2031).
Inoltre, è stato fissato un obiettivo per il recupero del litio dai rifiuti di batterie del 50% entro la fine del 2027 e dell’80% entro la fine del 2031. Percentuali che potranno essere modificate mediante atti delegati in funzione degli sviluppi tecnologici e del mercato e della disponibilità di litio.
Obiettivi in materia di recupero dei materiali entro il 31 dicembre 2027:
- 90 % per il cobalto;
- 90 % per il rame;
- 90 % per il piombo;
- 50 % per il litio;
- 90 % per il nichel.
Obiettivi in materia di recupero dei materiali entro il 31 dicembre 2031:
- 95 % per il cobalto;
- 95 % per il rame;
- 95 % per il piombo;
- 80 % per il litio;
- 95 % per il nichel.
L’obiettivo di efficienza del riciclo per le batterie al nichel-cadmio è fissato all’80% entro la fine del 2025 e per gli altri rifiuti di batterie al 50% entro la fine del 2025.
BATTERIE RIMOVIBILI E SOSTITUIBILI
Il nuovo regolamento prevede che entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi siano rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale.
Una batteria portatile è considerata facilmente rimovibile dall’utilizzatore finale se può essere rimossa da un prodotto mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio, senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente con il prodotto, attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio del prodotto.
La scadenza del 2027 lascerà agli operatori il tempo sufficiente per adattare la progettazione dei loro prodotti a tale requisito. Invece, le batterie per i mezzi di trasporto leggeri dovranno essere sostituibili da un operatore professionale indipendente. Il regolamento prevede anche criteri di prestazione, durabilità e sicurezza, restrizioni rigorose per le sostanze pericolose.
[articolo realizzato in collaborazione con Antonio Monaco]
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